Cancellazione CRIF

Centrale Rischi

Quesito sulla cancellazione dalla CRIF e CAI.

Si pone il quesito di Tizio che nel mese di aprile 2009, apre un’attivita’ commerciale.  Per far fronte ai vari costi  dell’attività imprenditoriale posta in essere, Tizio rilascia assegni post datati ai suoi fornitori. Nel mese di settembre 2009, Tizio per l’andamento negativo del suo negozio si accorge di non ad avere, sul suo conto corrente, la necessaria liquidità a copertura degli assegni post datati.

 A cosa va incontro Tizio, considerando anche il fatto che  lo stesso non ha più risorse finanziarie per portare avanti la sua attività ? Dovrà attendere 5 anni per essere cancellato dal Crif e Cai e non avere più problemi di sorte con le banche e fornitori ?

Innanzitutto emettere assegni post datati è sicuramente una pratica non legale. Tuttavia si osserva che l’emissione di un assegno post datato a seguito del vigente D.Lgs. n. 507/99, non rappresenta piu’ una condotta rilevante da punto di vista penale, ma soltanto una circostanza che comporta una sanzione di natura amministrativa per evasione dell’imposta di bollo, come disciplina il D.P.R. 642/72.  Nel caso in cui l’assegno postdatato viene portato presso l’istituto di credito e risulta coperto, la banca ha comunque l’obbligo di pagare l’importo, ma nello stesso tempo è tenuta a denunciare l’emittente dell’assegno bancario post datato per il mancato pagamento del bollo.  Nell’ipotesi in cui l’assegno bancario postdatato risulta scoperto l’emittente è tenuto a pagare una sanzione amministrativa la cui entità viene fissata in proporzione all’importo dell’assegno bancario.  In sostanza accade che la banca provvederà ad avviare la procedura del protesto. Nello stesso momento in cui le banche avviano l’azione del protesto dell’assegno sono obbligati a dare tempestivo avviso al protestato attraverso preavviso di revoca di firma.

A partire dalla comunicazione di avviso al protestato, la persona oggetto di protesto ha sessanta giorni di tempo per provvedere al pagamento della somma facciale del titolo di credito e, degli aggiuntivi oneri e spese, rappresentanti da una penale nella misura del 10% della somma non pagata, interessi e probabili spese di protesto. Nel caso in cui nei sessanta giorni fissati non ha provveduto a far fronte al pagamento di quanto obbligato il soggetto sarà  segnalato al CAI, ossia la Centrale Allarme Interbancario dove resterà registrato per sei mesi. Trascorsi i sei mesi dall’iscrizione alla Cai il soggetto viene in maniera automatica cancellato dalle liste del CAI. Tuttavia per riottenere le condizioni prerogative per poter accedere a finanziamenti e ai prestiti deve fare richiesta di cancellazione dal bollettino dei protestiche puo’ essere eseguita dopo aver onorato l’assegno bancario e le connesse spese, passato un anno dall’eliminazione del protesto, e richiedere quindi la riabilitazione al Tribunale e in seguito richiedere la cancellazione del protesto per riabilitazione.  Nell’ipotesi in cui il soggetto non provvedesse al pagamento  avrà la possibilità di essere cancellato dal CAI dopo cinque anni dalla levata dell’ultimo protesto. E facile che considerando il momento di crisi i creditori potrebbe intraprendere  delle azioni o procedure per il recupero dei crediti.