La delega del pagamento.
La delegazione di pagamento permette di oltrepassare la soglia massima di indebitamento del quinto.
Nell’ipotesi di stipula della cessione del quinto e delegazione di pagamento, l’opportunità di indebitamento può essere portata da un quinto a due quinti dello stipendio, ossia il 40% della retribuzione netta. Ciò determina in sostanza l’operazione della cessione dei due quinti dello stipendio.
La delega di pagamento è possibile in particolare nella pubblica amministrazione, è in pratica uguale come iter e regolamento alla cessione del quinto come trattazione e come requisiti per accedervi.
L’accensione della cessione del quinto con delega di pagamento rappresentano operazioni che aumentano i rischi connessi al rimborso del prestito.
La necessità di denaro può far diminuire la custodia a coloro che hanno necessità di soldi, senza tenere conto degli effetti di decurtare dallo stipendio o dalla pensione circa la metà per debiti derivanti dal prestito relativo alla cessione dei due quinti, al quale eventualmente si vanno a sommare i rimborsi relativi al mutuo oppure per la carta di credito oppure per un acquisto di un computer oppure di un’auto.
Le norme che regolano la delega di pagamento
La delegazione permette, al consumatore che abbia già in essere un finanziamento con la cessione del quinto, di richiedere un altro finanziamento lasciando tuttavia immutato l’ammortamento della cessione del quinto dello stipendio in corso.
L’argomento in trattazione è disciplinato dal Codice civile all’interno del quale si trovano i riferimenti applicabili a tale linea di finanziamento nell’articolo 1269 del Cod. Civ. “Delegazione di pagamento” e nell’articolo 1723 del Cod. Civ.“Revocabilità del mandato”.
Anche all’art. 58 del Dpr 180, è possibile rilevare un particolare riferimento al prestito con delega con l’opportunità di applicazione soltanto nell’ipotesi di “pa gamento delle quote del prezzo oppure della pigione concernenti gli alloggi popolari”. Ovviamente, le istruzioni restrittive fissate dal Testo unico non hanno permesso una crescita appropriata di tale linea di finanziamento. In quest’ultimi anni, al contrario, il prestito contro delegazione di pagamento ha visto una notevole diffusione grazie alle direttive emanate dal Ministero del tesoro in alcune circolari specifiche che ne hanno fissato le regole principali, mettendo in evidenza la differenza effettiva con i finanziamenti con delega sopraindicati stabiliti dal citato articolo 58 del Dpr 180.
Per tali fi nanziamenti, vige un obbligo legale di offrire corso ai medesimi a titolo gratui to, per le delegazioni, illustrate dalle circolari del Ministero del tesoro invece deve essere fissato l’onore da apporre a carico degli enti erogatori a restituzione del costo dei mezzi umani e informatici utilizzati dall’amministrazione per l’amministrazione del servizio delle ritenute sugli stipendi. Nell’anno 1996, quindi, il Ministero del tesoro ha avviato, attraverso le circolari 46 e 63, il programma di regolamentazione dell’istituto della delegazione continuato successivamente nell’anno 1998 con la circolare 29 e nell’anno 2003 con la circolare 37 recuperata anche dal Ministero della giustizia, con la circolare del 19 novembre dell’anno 2003.
La richiesta al prestito con delega si trova in una fase di crescita poiché offre l’opportunità a coloro che sono già in corso operazioni di prestiti contro cessione del quinto, di ottenere di nuovo credito, riducendo in questo modo il rischio di ricorrere al mercato non legale. Le regole fondamentali possono essere descritte nei seguenti punti: - obbligo della sottoscrizione di una convenzione che vede come parti l’amministrazione statale e l’Ente finanziatore (istituto di credito oppure finanziaria); - limite dell’importo delegabile di un quinto del netto dello stipendio, la circolare 37 del 5 settembre 2003 del Ministero dell’economia e delle finan ze, ha puntualizzato che il prestito contro delegazione di pagamento, nel caso dell’esistenza del finanziamento con la cessione del quinto, può accollarsi un altro quinto del medesimo; - limite della metà dello stipendio che il datore di lavoro ha la possibilità di trattene re in maniera cumulativa nell’ipotesi di concorso tra cessione, delega ed altre tipologie di delegazione “la cui realizzazione rappresenta un’atto dovuto per l’amministrazione” (le richiamate deleghe per il pagamento di pigioni oppure acquisti di case popolari); - riconoscimento di una somma da parte di colui che finanzia, per ciascuna ope razione effettuata (di norma stabilita nel doppio della somma applicata dalle Poste italiane per i pagamenti a mezzo bollettini), a beneficio dell’amministrazione a titolo di corrispettivo per l’attività offerta; - nell’ipotesi di riduzione dello stipendio, a colui che viene delegato deve essere assicurata almeno la metà dello stipendio che riscuoteva prima della riduzione dello stipendio.
La documentazione obbligatoria per avere accesso ad un prestito contro delegazione di pagamento risulta in sostanza identica a quella stabilita per la cessione del quinto dello stipendio.
La storia della delega di pagamento
La tipologia creditizia della cessione del quinto dello stipendio o della cessione del quinto della pensione, formula finanziaria creata nei primi anni del 1900, contemplata dal D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 e dal regolamento attuativo del D.P.R. 895 del 28/07/1950, anche per salvaguardare il decoro dei dipendenti pubblici che versavano in condizioni finanziarie precarie e con esigenze particolari di finanziamento.
Difatti con il prestito ottenuto direttamente da un ente pubblico si annullava l’iter di ricorrere agli istituti di credito esterni per richiedere un finanziamento.
Col passare degli anni, la medesima opportunità è andata mano mano stemperando, con l’eventualità di aggiuntivo indebitamento, attraverso la cessione del quinto con delega di pagamento, con l’esclusione dell’obbligo previsto sulla finalità della cessione del quinto, con l’allargamento ai dipendenti privati, sino alle recenti novità.
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